Statuto sociale

DENOMINAZIONE – SEDE - SCOPO

Art. 1

E’ costituita L’Associazione denominata Volo Libero Santa Elisabettacon sede in Santa Elisabetta Via Quinzeina 27  Colleretto Castelnuovo (TO).

Art. 2

L’Associazione non persegue fini di lucro. Essa ha per oggetto esclusivo l’esercizio di attività sportive ed in particolare la formazione e la preparazione di piloti di volo libero nonché la promozione e lo svolgimento dell’attività di volo libero in generale nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive della A e C d’Italia e dei suoi Organi.

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZI SOCIALI

Art. 3

Il patrimonio sociale è costituito da immobili che l’Associazione possiede e da quanto potrà possedere in avvenire.

Art. 4

Le entrate sono costituite:

a)       quote associative dei soci;

b)       contributi mensili (o annuali) dei soci;

c)       eventuali contributi del CONI, di enti pubblici o di qualsiasi altro genere;

d)       eventuali introiti di manifestazioni sportive e di eventuali sottoscrizioni.

Art . 5

L’esercizio finanziario chiude il 30 giugno di ogni anno. Entro trenta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo ed entro 6 mesi il bilancio preventivo del successivo esercizio: il rendiconto dell’esercizio dovrà essere approvato entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Sussiste il divieto di distribuire, anche in modi indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’associazione.

L’eventuale avanzo di gestione sarà impiegato per la realizzazione delle finalità istituzionali o di attività direttamente connesse a queste ultime.

Art. 6

Soci dell’Associazione possono essere tutti i cittadini di ambo i sessi in possesso di idonei requisiti morali e sociali, che facciano domanda scritta e controfirmata da due soci presentatori i quali garantiscono dei requisiti del presentato.

Coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età dovranno presentare domanda firmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7

Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare il presente Statuto, l’eventuale Regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo.

Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa e la quota mensile (o annuale) di cui all’art. 6, lett. a) e b) del presente Statuto.

Art. 8

 

Le domande di ammissione vengono esaminate e approvate o respinte dal Consiglio Direttivo.

Art. 9

Le categorie dei soci sono le seguenti:

a)       Soci fondatori: coloro che, intervengono nella fase costitutiva, danno vita all’Associazione;

b)       Soci ordinari: coloro che pagano la quota associativa e la quota mensile (o annuale) stabilita dall’Associazione ed hanno diritto di voto in Assemblea per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio.

Non sono ammessi soci a carattere temporaneo.

Art. 10

I soci hanno diritto a partecipare alla vita associativa, alle manifestazioni promosse dall’Associazione ed a frequentare i locali e gli impianti sportivi dell’Associazione.

Tutti i soci che abbiano raggiunto la maggiore età esercitano in diritto di voto.

Art. 11

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni e per morosità o indignità; la morosità verrà dichiarata dal Consiglio Direttivo; la indegnità verrà sancita dall’Assemblea dei soci.

La quota o il contributo associativo sono non rivalutabili  ed intrasmissibili ed eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art. 12

Sono <<partecipanti>> coloro che prestano gratuitamente la loro opera per la realizzazione di iniziative atte al raggiungimento dei fini istituzionali e che sono ammessi ad utilizzare le strutture ed i servizi dell’associazione. Sono, inoltre, gli iscritti e gli associati di altre associazioni che svolgono la medesima attività o che perseguono gli stessi fini istituzionali evidenziati nel presente Statuto e che per legge, regolamento, statuto o atto costituiscono sono affiliate alla stessa organizzazione locale o nazionale cui è affiliata questa Associazione.

 

ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA

Art. 14

L’assemblea generale è sovrana. Essa si riunisce almeno una volta l’anno al termine della stagione sportiva, su convocazione del Consiglio Direttivo a mezzo lettera A.R. per deliberare:

a)       sulla relazione annuale del Presidente dell’Associazione;

b)       sul bilancio consuntivo e preventivo dell’Associazione;

c)       in via straordinaria, sulle modifiche dello Statuto sociale;

d)       sulla elezione del Presidente dell’Associazione e degli organi direttivi ed amministrativi;

e)       sull’ammontare della quota associativa e della quota mensile (o annuale)

f)         sullo scioglimento dell’Associazione.

L’Assemblea generale dei soci viene convocata sempre nel rispetto delle formalità di cui sopra, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne faccia richiesta la metà più uno. In tal caso l’Assemblea deve essere convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dei soci.

Art. 15

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola nel pagamento della quota mensile (o annuale) d’associazione, per i quali sussiste il principio del voto singolo di cui all’art. 2532, secondo comma, c.c.

Art. 16

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in mancanza dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi l’Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario e, se opportuno, due scrutatori.

Il Presidente dell’Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Delle riunioni di Assemblea si redige verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 c.c.

Art. 17

Il Consiglio Direttivo è eletto liberamente dall’Assemblea generale dei soci.

Si compone dal Presidente che è anche Presidente dell’Associazione, dal Vice Presidente, nominato dallo stesso Consiglio, e di altri 7 (sette) Consiglieri..

Il Consiglio nomina nel proprio seno un Segretario ed un Cassiere.

Il Consiglio Direttivo resta in carica 5 (cinque) anni.

Nell’ipotesi di dimissioni o di decesso di un Consigliere, il Consiglio alla prima riunione utile provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea.

Art. 18

Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l’Assemblea dei Soci della gestione sportiva dell’Associazione.

Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo e preventivo da presentare all’Assemblea.

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che sia fatta richiesta da almeno due dei soci membri per discutere e deliberare su tutte le questioni connesse all’attività sportiva sociale, amministrativa dell’Associazione e su quant’altro stabilito per Statuto.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio  è presieduto dal Presidente; in mancanza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi il Consiglio nomina il Presidente.

Delle riunioni di Consiglio deve essere redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione nei confronti dei terzi. Egli potrà validamente rappresentarla in tutti gli atti, contratti, giudizi, nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati.

Cura, altresì, l’esecuzione dei deliberati assembleari e consiliari.

Per i pagamenti il Presidente è coadiuvato dal Cassiere.

Le funzioni del Presidente, in caso di sua assenza, sono svolte dal Vice Presidente.

 

DURATA E SCIOGLIMENTO

Art. 20

La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo in seguito a specifica deliberazione dell’Assemblea generale dei Soci convocata in seduta straordinaria con l’approvazione di almeno 4/5 dei Soci e, comunque, secondo le norme del Codice Civile.

Il patrimonio sociale deve essere devoluto al altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662.

 

CONTROVERSIE

Art. 21

Tutte le eventuali controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o suoi Organi saranno sottoposte alla competenza di un collegio di tre Probiviri da nominarsi dall’Assemblea.

Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 22

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni in materia dettate dal Codice Civile.